Rifiuti generati dai distributori automatici: chi è responsabile?

Rifiuti generati dai distributori automatici?

Secondo il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e le modifiche introdotte dal D.Lgs. 116/2020, l’azienda presso cui sono installati i distributori automatici è considerata produttrice dei rifiuti derivanti dal consumo (es. bicchieri, palette, incarti, bottigliette, lattine) da parte di dipendenti o visitatori. Questo perché il consumo e l’abbandono avvengono all’interno dei suoi spazi.

Questa interpretazione si basa sul principio di responsabilità del detentore del rifiuto. L’azienda, sebbene non produca direttamente i rifiuti, ne acquisisce la disponibilità legale quando vengono abbandonati nei suoi spazi. È quindi suo compito assicurare la corretta gestione (raccolta differenziata, recupero/smaltimento) in conformità con la normativa. Ciò richiede l’implementazione di sistemi di raccolta adeguati e la gestione dei costi/procedure. La non conformità può portare a sanzioni.

Rifiuti generati dai distributori automatici?


Qual è la classificazione dei rifiuti generati dai distributori automatici

Vediamo ora cosa dice la legge: articolo 183: definizione di “produttore del rifiuto”

  1. Art. 183, comma 1, lettera f): definisce il “produttore del rifiuto” come il soggetto la cui attività ne determina la produzione.
  • Art. 183, comma 1, lettera b-ter): include tra i rifiuti urbani anche quelli simili per natura e composizione a quelli domestici prodotti da utenze non domestiche (come le aziende).
  • I rifiuti post-consumo da distributori automatici sono quindi assimilabili ai rifiuti urbani.

Raccolta differenziata e conferimento; obblighi dell’azienda ospitante

L’azienda deve predisporre contenitori per la raccolta differenziata (plastica, carta, indifferenziato, ecc.) in prossimità dei distributori.

  • Conferire i rifiuti al servizio pubblico, pagando la tariffa TARI;
  • Oppure affidarsi a operatori privati autorizzati, dimostrando l’avvio a recupero e comunicandolo al Comune, con possibile riduzione della parte variabile della TARI;

Può:

Tale predisposizione può essere fatta dall’operatore vending ( gestore del servizio distribuzione automatica) quale contributo al miglioramento della raccolta differenziata. Vediamo come:

Rifiuti generati dai distributori automatici?


Tracciabilità e documentazione dei rifiuti post consumo

Di norma, questi rifiuti non richiedono tracciabilità formale (FIR o registro carico/scarico), salvo gestione assimilata ai rifiuti speciali, in cui si applicano gli obblighi previsti per tali rifiuti.

Servizio vending: chi è responsabile dei rifiuti?

La società di vending è responsabile solo per i rifiuti generati dalla propria attività operativa (manutenzione, trasporto), non per quelli da consumo lasciati dagli utenti. In sintesi tutti gli imballi della merce ricevuta dai loro fornitori. Attività oltre a queste sono spesso inefficaci ed illegittime ( esempio il ritiro dei fondi caffe esausti o altre tipologie di rifiuti.

Conclusioni e responsabilità legale

La responsabilità legale della gestione dei rifiuti post-consumo da distributori automatici ricade sull’azienda dove sono installati.

Eventuali accordi contrattuali con i fornitori possono prevedere supporti (es. contenitori per la raccolta), ma non trasferiscono la responsabilità giuridica della gestione del rifiuto.

La domanda è; perché se ne occupa il Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Ambientale quando è già tutto normato? Non ci risultano nel testo dei C.A.M. per i servizi di ristoro criteri premianti migliorativi per la riduzione degli imballi non necessari al consumo.

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